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Accolto il ricorso in materia di rimborso IRES avanzato da Parmalat


Pubblicato il: 5/30/2023

Nel contenzioso, Parmalat S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Trivoli e Marco Pasquali.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello proposto da Parmalat s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva a sua volta rigettato l’impugnazione del diniego dell’istanza di rimborso proposta dalla società e dalla Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria (poi chiusa), per la somma di euro 37.587.071,00 versata per Irpeg, Irap e imposta sostitutiva in relazione all’anno di imposta 2002 in misura maggiore di quanto dovuto, in conseguenza dell’evidenziazione in bilancio di utili fittizi confluiti nella dichiarazione dei redditi e tassati in misura piena.

In particolare, la C.T.R. evidenziava in fatto che non fosse contestato che la società avesse esposto in bilancio utili non conseguiti per circa 196 milioni di euro e pagato di conseguenza le imposte su tali utili fittiziamente dichiarati.

Osservavano i giudici d’appello che il pagamento di imposte su utili inesistenti era stato voluto ed accettato dalla società nell’ambito di un disegno criminoso volto a dare all’esterno un’immagine di solidità e che ciò non configurava alcuna delle ipotesi che davano luogo al diritto al rimborso.

In particolare, tale ultima ipotesi ricorrerebbe ove comunque vi sia stato un errore del contribuente nell’interpretazione della legge che abbia determinato un versamento di imposte non dovute mentre esisterebbe un principio generale nel diritto tributario secondo il quale il contribuente che pone in essere condotte delittuose o comunque illecite risponde delle conseguenze del proprio operato ed è quindi tenuto al pagamento dei tributi anche ove questi abbiano una base imponibile inesistente.

Evidenziava ancora la C.T.R. che l’annualità 2002 era stato oggetto di altro contenzioso, deciso con sentenza della medesima C.T.R. n. 2092/2014 che aveva escluso la possibilità di tener conto dell’esistenza di imponibile fittizio in assenza di una dichiarazione integrativa, non essendo idonea l’istanza di rimborso a contrastare in sede contenziosa la maggior pretesa tributaria, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria per l’anno 2002.

Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione Parmalat s.p.a. con cinque motivi.

La Corte dichiara l’inammissibilità del controricorso; accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.