Inammissibile il ricorso di Marecasa S.r.l. contro la contestazione fiscale per mancata autofatturazione
Pubblicato il: 6/1/2023
Nel contenzioso, la società Marecasa S.r.l. è affiancata dagli avvocati Benedetto Santacroce, Salvatore Mileto ed Alessandro Fruscione.
La società Marecasa s.r.l. impugnava l'atto di contestazione notificatole per l'anno 2006 dall'Ufficio a seguito di PVC della GDF in forza del quale era rilevata la mancata autofatturazione di acquisti per euro 1.745.245,42 e conseguentemente irrogata la sanzione di cui all'art. 6 c. 8 del d. Lgs. n. 471 del 1997.
Deduceva la società la illegittima duplicazione quanto all'irrogazione delle sanzioni poiché le stesse erano già state applicate con l'avviso di accertamento emesso per il medesimo periodo di imposta.
Resisteva l'Ufficio evidenziando il fatto che le sanzioni irrogate nel presente giudizio riguardavano la mancata autofatturazione di operazione passive ex art. 6 c. 8 del d. Lgs. n. 471 del 1997 mentre in sede di avviso di accertamento, oggetto di altro giudizio, le ,sanzioni irrogate riguardavano la mancata fatturazione e registrazione di operazioni imponibili oltre che la presentazione di dichiarazione infedele ai fini IVA.
La CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso e rideterminava le sanzioni dovute; appellava la contribuente; con la sentenza impugnata la CTR della Campania rigettava l'appello della società contribuente in quanto riteneva che nel presente caso si fosse in presenza di sanzioni irrogate nei confronti del cessionario, il committente il quale aveva acquistato beni o servizi senza l'emissione di fattura, mentre nel processo relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento sopra citato, oggetto di altro giudizio, le sanzioni applicate riguardavano invece la omessa fatturazione e la mancata registrazione di operazioni imponibili e la conseguente presentazione della dichiarazione iva infedele.
Osservava poi la CTR che le parti non avevano documentato il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado resa nel giudizio di impugnazione riguardante la legittimità dell'avviso di accertamento di cui si è detto e ciò impediva al giudice dell'appello di valutare e far propri i calcoli effettuati in tale sede.
Ricorre in Cassazione la società Marecasa s.r.l. con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria.
La Cassazione dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo e il secondo motivo; pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilo del quarto motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.