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Respinto l'appello di Interminal in materia di autorizzazione ai servizi portuali


Pubblicato il: 7/10/2023

Nel contenzioso, Interminal S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alfredo Zaza d’Aulisio.

La società Interminal S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 00495/2019.

Con il ricorso in primo grado la Interminal s.r.l., la Annasped s.r.l., la Lellimar s.r.l. e l’Associazione Operatori Porto di Gaeta, in qualità di titolari di autorizzazioni per esercitare nel porto di Gaeta operazioni e servizi portuali, ovvero di imprenditori operanti in loco in forza dell’indotto determinato dalle attività portuali, impugnavano il decreto n. 245 del 23 agosto 2018 con cui il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale aveva stabilito, per quanto di rilievo, la fissazione di un corrispettivo per i servizi di gestione e manutenzione degli impianti fognari e di depurazione asserviti alle strutture portuali del porto di Gaeta, da imputarsi agli utilizzatori, ponendo a carico degli operatori portuali l’obbligo di provvedere alla riscossione di tale tariffa (da considerarsi quale una delle voci delle tariffe applicate dalle imprese portuali ai propri clienti) e al successivo suo riversamento all’Autorità.

Si dolevano i ricorrenti, in sintesi, sul piano procedurale, dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento agli operatori portuali, nonché dell’assenza dei necessari pareri del Comitato di gestione portuale e dell’Organismo di partenariato delle risorse del mare. Sul piano sostanziale, del fatto che le tariffe erano state determinate a prescindere dall’effettivo uso dei servizi fognario e di depurazione, bensì in proporzione della sola quantità di merce sbarcata e imbarcata, sicché si trattava in realtà di tasse.

Il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso ritenendo, in sintesi, che la tariffa prevista trovasse giustificazione nella concessione del servizio di gestione della rete fognaria e di depurazione portuale, da porre a carico del fruitore in base al peso della merce sbarcata e imbarcata, e perciò ragionevolmente da riscuotere a cura dell’operatore che svolge la pesa della merce; sul piano procedurale, rilevava la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento, venendo in rilievo un atto generale non soggetto al detto regime partecipativo, e la non necessità degli invocati pareri, non dovuti dai suddetti organi in relazione alla materia in rilievo.

Avverso la sentenza ha proposto appello la sola Interminal deducendo erroneità nella pronuncia e nel richiamo ai principi giuridici.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.