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Respinto l'appello di Egea Commerciale per la fornitura di energia elettrica alla società EmiliAmbiente


Pubblicato il: 7/10/2023

Nel contenzioso, la società Egea Commerciale è affiancata dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Laura Formentin e Fabrizio Colasurdo; EmiliAmbiente S.p.A. è difesa dall'avvocato Arturo Cancrini.

EmiliAmbiente s.p.a. indiceva il 2 aprile 2021 una procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati per l’anno 2022.

Il disciplinare prevedeva che: i concorrenti avrebbero dovuto procedere entro il 3 maggio 2021 al caricamento della documentazione amministrativa, alla firma digitale e all’inserimento a sistema del numero di serie della marcatura temporale dell’offerta economica; effettuate le verifiche su quanto sopra, il RUP avrebbe comunicato ai concorrenti l’ammissione alla procedura, il periodo per provvedere al caricamento delle offerte economiche (upload) e la data di svolgimento della seduta riservata per l’apertura delle stesse; l’offerta risultata più bassa sarebbe stata posta a base di un’asta elettronica ex art. 56 d.lgs. 50/2016; la gara sarebbe stata aggiudicata all’offerta più bassa risultante dallo svolgimento dell’asta o, in mancanza di rilanci, all’offerta più bassa presentata nel corso della prima fase.

Va soggiunto che il disciplinare stabiliva l’inammissibilità di offerte economiche superanti l’importo a base d’asta, regola che, a causa dei rincari dei prezzi dell’energia registrati medio tempore, veniva poi derogata dalla stazione appaltante a mezzo di chiarimenti resi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Venivano ammesse alla gara tre concorrenti: due di esse, Egea Commerciale s.r.l. e Agsm Energia s.p.a., caricavano le proprie offerte economiche, entrambe superiori alla base d’asta; la terza concorrente non provvedeva all’adempimento e veniva esclusa.

Con atto del 4 ottobre 2021 la gara era quindi aggiudicata a Egea, la quale, richiesta di fornire la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale dichiarati in sede di partecipazione, con due comunicazioni del 7 e del 13 ottobre 2021 rappresentava il proprio intendimento di non stipulare il contratto.

Giustificava tale scelta esponendo l’insostenibilità dei prezzi offerti a causa delle mutate condizioni di mercato determinate dall’ulteriore, imprevedibile ed elevato aumento dei prezzi dell’energia verificatosi nei mesi estivi, comportante l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, e chiedeva l’annullamento dell’intera procedura, a suo dire illegittima.

Con ricorso proposto davanti al Tar per l’Emilia Romagna, Egea impugnava il provvedimento di decadenza, l’atto di avvio del relativo procedimento, tutti gli atti concretanti l’aggiudicazione dell’appalto e la lex specialis di gara, formulando domande demolitorie e, in subordine, risarcitorie. Il Tar ha respinto il ricorso che è stato riproposto in sede del Consiglio di Stato.

Il Collegio in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale.