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Rigettato l'appello di Cos.Ma per l'adeguamento contrattuale dei costi di gestione del verde pubblico nella Città di Parma


Pubblicato il: 7/10/2023

Nel contenzioso, Cos.Ma S.r.l. è affiancata dall'avvocato Maurizio Boifava; il Comune di Parma è difeso dall'avvocato Benedetta Lubrano.

La società Cos.Ma S.r.l. ha avanzato ricorso per la rifroma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 00012/2022.

La società appellante gestisce da diversi anni ossia a partire dal 2014, in raggruppamento con altre imprese in epigrafe indicate, il servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico della città di Parma.

Dopo due rinnovi contrattuali (entrambi di durata biennale) nonché in seguito a nuova procedura di aggiudicazione in favore dello stesso raggruppamento, la società chiedeva in data 17 maggio 2021 la revisione dei prezzi (per un importo pari ad oltre 400 mila euro) che tuttavia veniva rigettata per assenza di dimostrazione circa l’impossibilità di remunerare i fattori della produzione (la appellante aveva soltanto allegato l’aumento dell’indice FOI). Più in particolare non sarebbe stata fornita “adeguata documentazione dalla quale si possa evincere l’aumento dei costi correlati alle attività del servizio svolto”.

Il diniego veniva allora impugnato dinanzi al TAR Parma che, in ogni caso, rigettava il ricorso in quanto l’orientamento maggioritario della giurisprudenza è quello per cui sono da escludere riconoscimenti automatici di revisione prezzi dell’appalto legati al mero aumento di determinati indici (ISTAT o FOI), essendo a tal fine necessario dimostrare, da parte della appaltatrice, l’impossibilità di continuare a svolgere la commessa per via della assenza di remuneratività dei fattori della produzione, e dunque a causa di una gestione in perdita.

La sentenza di primo grado veniva impugnata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.