Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettato il ricorso di Bomar per i lavori di realizzazione della ciclabile pedonale sul lungomare di Napoli


Pubblicato il: 7/10/2023

Nella vertenza, Bomar S.r.l. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Francesco Migliarotti; il Comune di Napoli è difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza; Co.Ge.Pa. S.p.A. è assistita dagli avvocati Giovanni Allodi, Enrico Soprano e Antonio Donnarumma.

Oggetto del contenzioso sono i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile e pedonabile sul lungomare di Napoli. Importo a base d’asta: oltre 10 milioni 470 mila euro. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

La seconda classificata BOMAR riteneva che l’offerta della prima classificata COGEPA, anche a seguito di giudizio di anomalia cui la stessa era stata previamente sottoposta, fosse comunque viziata o meglio “inaffidabile e sottostimata” per le seguenti ragioni: il prezzo per il materiale isolante MAPEI era fuori mercato, ossia nettamente al di sotto dei prezzi normalmente praticati (si allegava a tal fine uno scambio di mail tra la ricorrente BOMAR e la fornitrice del materiale Verdoliva la quale avrebbe indicato prezzi notevolmente superiori rispetto a quelli prodotti in sede di gara da parte della prima classificata COGEPA); il materiale in “pietra lavica”, sulla base del prezzo praticato dal fornitore di COGEPA, non sarebbe rispondente a quanto prescritto dal CSA.

Il ricorso veniva rigettato dal TAR Campania. Nel merito, il preventivo della Verdeoliva presentato in sede di gara dalla COGEPA (materiale isolante MAPEI) è da considerarsi genuino e attendibile; la conformità della pietra lavica da utilizzare nei lavori costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione, atteso che la idoneità effettiva di tale materiale andrà verificata dal direttore dei lavori (il quale potrà se del caso anche ordinarne la sostituzione, mediante cambio fornitore, in caso di verifica di conformità negativa).

La sentenza di primo grado formava oggetto di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite da quantificare in euro 3.000 (tremila/00) oltre IVA e CPA ove dovuti e da corrispondere in favore di ciascuno dei soggetti costituiti (Comune di Napoli e COGEPA).