Rigettato il ricorso tributario di AMA S.p.A.
Pubblicato il: 6/12/2023
Nella vertenza, AMA S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni Puoti e Franco Picciaredda.
La società AMA s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, con la quale è stato dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il ricorso proposto dalla stessa società avverso il diniego dell'istanza di rimborso della somma di euro 2.727.272,37, oltre interessi, versata dalla società, con la fattura del 29 aprile 2010, a titolo di IVA per l'anno 2010.
La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto tardiva l'istanza di rimborso proposta, rispetto alla liquidazione periodica mensile dell'IVA, avvenuta in data 16 maggio 2010.
I giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato che il termine biennale era incominciato a decorrere dal momento in cui era stato effettuato il versamento, in quanto l'errore in cui il contribuente era incorso legittimava l'immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna, mentre la liquidazione annuale aveva soltanto consolidato un errore già verificatosi in sede di liquidazione mensile, senza in alcun modo incidere (detta dichiarazione annuale) sul presupposto della debenza, legato infatti ad un errore circoscritto ad una singola fattura e non ad altri elementi venuti in essere solo successivamente, connessi a nuove circostanze di fatto o di diritto emerse definitivamente solo al momento della dichiarazione annuale medesima.
La società AMA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso.

