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Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro le Ferrovie dello Stato Italiane


Pubblicato il: 6/12/2023

Nel contenzioso, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è difesa dagli avvocati Antonella D'Andrea e Michele Procida.

La società Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso avente ad oggetto il riconoscimento di maggiori interessi per euro 8.840.000,00 su crediti IVA relativi alle annualità 1996 e 1997, presentata in data 22 febbraio 2007 e successivamente sollecitata all'Agenzia delle Entrate in data 13 marzo 2012 per il tramite della società Euterpe, cessionaria del credito IVA, deducendo l'illegittimità del silenzio opposto e l'errata applicazione dell'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, con condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento del rimborso, oltre alle spese di lite, risolvendo a favore della società ricorrente il problema della debenza degli interessi nel periodo intercorso fra la comunicazione della sospensione del rimborso e la prestazione della relativa garanzia da parte della società contribuente, posto che a seguito di tale prestazione, il credito, quanto alla sorte capitale ed interessi compensativi, eccezion fatta per il periodo suddetto, era stato soddisfatto.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.

La società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, con assorbimento del quinto motivo; rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara inammissibile il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.