Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso avanzato da Powersun
Pubblicato il: 7/11/2023
Nella controversia, Powersun S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia e Giuseppe Mescia; il Comune di Lecce è difeso dall'avvocato Laura Astuto.
La società Powersun S.r.l. ha avanzato ricorso avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, del 27 maggio 2021 n. 810.
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento dell’obbligo di pagamento delle somme pretese dal Comune di Lecce, ai sensi dell’art. 15, del d.lgs. n. 380/2001, per i lavori di completamento intrapresi dalla società Powersun, oltre che le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale proposte dalla società.
In data 30 maggio 2019, la società appellante ha acquistato l’immobile identificato al foglio n. 259, particella n. 8047 sub 49, 143, 170, 171 e 137, costituito da un parcheggio multipiano a rotazione, comunemente denominato “ex Enel”, che si sviluppa su tre piani interrati, contestualmente ha domandato la concessione edilizia per il completamento dei lavori di costruzione del parcheggio multipiano. La relazione di accompagnamento al titolo, evidenziava che, trattandosi di lavori di completamento ed essendo stato già pagato il contributo di costruzione, nulla si sarebbe dovuto pagare a titolo di oneri di costruzione.
Tuttavia, il Comune ha richiesto alla società Powersun s.r.l. il versamento dell’ulteriore somma di € 180.926,55 a titolo di “costo di costruzione” e ha sospeso, nelle more del pagamento, l’efficacia del titolo.
Con l’istanza del 27 novembre 2019, la società ha domandato l’annullamento in autotutela della richiesta avanzata, dapprima senza risposta e successivamente respinta dall'amministrazione comunale.
Con ricorso notificato il 3 gennaio 2020 e depositato il 9 gennaio 2020, la società ha proposto ricorso avverso i predetti provvedimenti comunali, innanzi al competente T.a.r. e ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con la sentenza n. 810/2021, il T.a.r. ha respinto le domande proposte e compensato le spese di lite.
La società soccombente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 7096/2021, in riforma della sentenza impugnata: accerta che le somme pretese dal Comune di Lecce, con la nota prot. n. 0161269/2019 del 7 novembre 2019 e con la nota prot. n. 0179649/2019 dell’11 dicembre 2019, non sono dovute e, per l’effetto, annulla le suddette note; condanna il Comune di Lecce alla restituzione di quanto indebitamente versato dalla società Powersun s.r.l. a titolo di costo di costruzione in ottemperanza dell’impugnata richiesta prot.n. 0161269/2019, oltre interessi legali dal momento dell’avvenuto pagamento sino al soddisfo; respinge le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.