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Respinto l'appello di Grandi Trasporti Marittimi concernente la realizzazione di un impianto di stoccaggio e rigassificazione nel porto di Cagliari


Pubblicato il: 7/11/2023

Nel contenzioso, Grandi Trasporti Marittimi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paola Cairoli e Riccardo Salvini; Sarinia Lng S.r.l. è difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo.

Grandi Trasporti Marittimi S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 16268/2022.

In data 14.6.2017 Isgas Energit Multiutilities s.p.a. presentava, ai sensi dell’art. 46, D.L. 159/07, (convertito con legge n. 222/07), istanza per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e rigassificazione (terminale per il Gas Naturale Liquefatto; c.d. “GNL”) nel porto di Cagliari.

Il procedimento veniva avviato con la presentazione della istanza di autorizzazione alla direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico (MISE), direzione successivamente trasferita al Ministero per la transizione Ecologia (MITE).

In data 29.4.2021 Sardinia LNG s.r.l. (nel frattempo succeduta alla Isgas Energit Multiutilities s.p.a.) chiedeva al Ministero della Transizione Ecologica il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera, a conclusione del procedimento autorizzativo incardinato nella già menzionata conferenza dei servizi semplificata.

La società contro-interessata Grandi Trasporti Marittimi s.p.a. impugnava dinanzi al T.A.R. per il Lazio il decreto n. 103/2021 adottato dal Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale reso ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, unitamente ai connessi pareri tecnici favorevoli (rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo).

Il TAR ha respinto il ricorso, successivamente la società ha proposto appello in Consiglio di Stato.

Il Collegio, respinge l’appello principale; dichiara improcedibile l’appello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.