Respinto il ricorso del Comune di Martina Franca contro Hightel Towers
Pubblicato il: 7/13/2023
Nel contenzioso, il Comune di Martina Franca è difeso dall'avvocato Olimpia Cimaglia; Hightel Towers S.p.A. è affiancata dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca.
Il Comune di Martina Franca ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 1120/2015.
La società Hightel Towers ha impugnato dinanzi al Tar di Lecce il provvedimento prot. 46283 del 24 settembre 2014 a firma del Dirigente dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Martina Franca con il quale è stata respinta l’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una infrastruttura per impianti di comunicazione elettronica (nello specifico, un impianto per la telefonia mobile da installare sul tetto di un palazzo).
Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1120 del 2015), ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
In particolare, ha rilevato che l’asserita divergenza tra la sede dell’intervento indicata nel piano stralcio ed il sito individuato dalla Hightel nel progetto, non poteva ritenersi circostanza sufficiente per negare l’autorizzazione, producendo come unico effetto l’impossibilità per la ricorrente di avvalersi della procedura autorizzatoria semplificata.
Infine, il Tar ha anche evidenziato come l’edificio sul quale doveva essere realizzato l’intervento rientrava nell’ambito dei “territori costruiti” per i quali non trovava applicazione la procedura di cui all’art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004.
Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il Comune di Martina Franca sostenendo, innanzitutto, che per la natura e per l’impatto dell’opera quest’ultima non poteva che considerarsi una nuova costruzione, vietata nella zona omogenea A. Secondo il Comune, contrariamente a quanto affermato dal Tar, sussisteva inoltre un profilo ostativo di natura paesaggistica, posto che la tutela riguardava non tanto l’intero territorio comunale, ma la specifica area del centro storico, rispetto alla quale la Soprintendenza doveva esprimere il proprio avviso favorevole.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9571 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della società appellata nella misura complessiva di euro 3.000,00(tremila/00), oltre agli altri oneri previsti per legge.