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Rigettato l'appello di De Vizia Transfer S.p.A. per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani


Pubblicato il: 7/13/2023

Nel contenzioso, De Vizia Transfer S.p.A. è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Mario Pagliarulo e Fiorita Iasevoli; In.Va. S.p.A. è assistita dagli avvocati Carlo Celani, Maria Paola Roullet e Rosario Scalise; Teknoservice S.r.l. è difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino.

In Va. s.p.a., in qualità di centrale unica di committenza per conto dell’Unità dei Comuni Valdostanti Walse, ha indetto, in data 14 marzo 2022, una gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del Sub ATO E - che include i Comuni del comprensorio Mont Rose e Walser - per il quinquennio 2022-2027, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, per un importo pari ad euro 6.115.915,00, iva esclusa.

De Vizia Transfer s.p.a. è l’attuale gestore del servizio presso l’Unione dei Comuni Mont Rose.

La Società, in qualità di gestore uscente del servizio presso i Comuni Mont Rose, ha trasmesso il piano finanziario contabile relativo all’appalto in esame e ha fatto presente alla stazione appaltante la sottostima dei costi, poiché l’importo posto a base di gara relativamente al territorio relativo ai Comuni Mont Rose sarebbe capiente esclusivamente per le spese correnti di gestione, con conseguente mancata compensazione degli investimenti e degli ammortamenti in mezzi ed attrezzature.

La Società ha più volte segnalato tale questione alla stazione appaltante. Nel silenzio della stazione appaltante, De Vizia ha impugnato il bando innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Valle D’Aosta, per i motivi riproposti in sede di appello e riportati in motivazione.

Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza 2 settembre 2022, n. 43, ha rigettato il ricorso.

La ricorrente di primo grado ha proposto appello.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando: rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in complessive euro 5.000,00, oltre accessori di legge, che devono essere corrisposte, nella misura pari alla metà della suddetta somma, in favore di ciascuna delle parti costituite.