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Rigettato il ricorso di Garro Luigi e della Cooperativa Azzurra


Pubblicato il: 2/10/2023

Nel contenzioso, il Sig. Luigi Pietro Garro e la Cooperativa Azzurra sono affiancati dall'avvocato Aldo Pellegrino.

Con sentenza del 7 giugno 2017, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta da Pietro Luigi Garro, in proprio e quale legale rappresentante dell’ Azzurra Società Cooperativa Sociale, nei confronti dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso Garro, anche nella spiegata qualità, tesa ad ottenere, nei confronti della Direzione territoriale del lavoro e dell’INPS, l’accertamento negativo degli obblighi contributivi contestati attraverso un verbale ispettivo congiunto; tale verbale aveva contestato l’erronea individuazione del contratto collettivo preso a base dell’imponibile contributivo e la illegittima applicazione alla posizione lavorativa di una lavoratrice degli sgravi previsti dall’art. 18 l. n. 97 del 1994, in favore delle ditte che assumevano coltivatori diretti residenti ed operanti in comuni montani. 

La Corte territoriale, dato atto che le domande originariamente proposte anche nei riguardi della Direzione territoriale del lavoro erano state giudicate inammissibili con sentenza parziale di estromissione della DTL, ha osservato che la contestazione relativa all’inosservanza degli obblighi contributivi, in ragione degli inquadramenti operati in sede ispettiva, era derivata dalle dichiarazioni, non più ritrattabili, rese dalla Cooperativa al Centro per l’impiego e dalla individuazione, quale parametro utile ai fini del minimale contributivo, del CCNL Cooperative Sociali in luogo del CCNL UNCI e dalla circostanza che le attività svolte dai lavoratori avevano trovato piena conferma nelle dichiarazioni testimoniali dell’ispettore dell’INPS che aveva effettuato l’accertamento; dunque, non assumeva rilevanza il dato della mancata acquisizione in giudizio delle stesse dichiarazioni, anche alla luce del valore di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso attribuito al verbale ispettivo, né poteva impedire tale effetto il possibile mutamento delle mansioni originarie.

Inoltre, seppure non fosse messo in discussione che la lavoratrice per cui era stato applicato lo sgravio previsto dall’art. 18, primo comma, n. 97 del 1994 avesse le caratteristiche richieste, essendo coltivatrice diretta residente in comune montano, non erano presenti le condizioni relative all’impresa, posto che, al fine della fruizione dello sgravio, sarebbe stato necessario che la stessa avesse tutte le sedi in comuni montani.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Pietro Luigi Garro, in proprio e quale legale rappresentante della Cooperativa Società Azzurra sulla base di tre motivi successivamente illustrate da memoria.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in E. 7655,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in E. 200,00 ed agli accessori di legge.