Rigettato il ricorso della RAI contro Monopoli Elena
Pubblicato il: 2/13/2023
Nel contenzioso, RAI è affiancata dall'avvocato Carlo Boursier Niutta; la signora Elena Monopoli è difesa dall'avvocato Giovanni Nicola D'Amati.
Con sentenza n. 3493 depositata il 19.7.2017, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede e in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Elena Monopoli, ha dichiarato che tra la predetta e la RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d'ora in avanti, RAI) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 3.3.2003 ed ha condannato la società a riammettere in servizio la ricorrente, riconoscendole l’inquadramento corrispondente alla classe retributiva A (funzionario F zero) del c.c.n.l. RAI, e a risarcirle il danno pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data di messa in mora, oltre accessori di legge.
La Corte territoriale ha ritenuto che le prove raccolte (documentali e testimoniali) dimostrassero il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto tra le parti e formalmente disciplinato da undici contratti di lavoro autonomo. In particolare, ha escluso l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.
Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. La causa, trattata inizialmente all’udienza del 4.6.2019 presso la Sezione Sesta, è stata rimessa in Sezione Quarta per la discussione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha proposto istanza al Primo Presidente per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite, istanza che è stata respinta. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.