Inammissibile il ricorso di Almaviva contro Filippone
Pubblicato il: 2/13/2023
Nel contenzioso, Almaviva Contact è affiancata dall'avvocato Giampiero Falasca; il sig. Marco Filippone è difeso dagli avvocati Francesco Iacono e Francesco Provenzano.
Con sentenza 23 gennaio (notificata il 14 febbraio) 2020, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello di Almaviva Contact s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di restituzione ed illegittimo il recupero attivato dalla società (con la sua condanna alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto), nei confronti del proprio dipendente Marco Filippone, in relazione al conguaglio operato per l’eccedenza di retribuzione corrispostagli per i periodi di ferie fruiti dopo la cessazione dell’integrazione salariale a carico dell’Inps, ancorché maturati in costanza del periodo di vigenza dei contratti di solidarietà cd. difensivi (in base ad accordi relativi al periodo 2013 – 2016, implicanti una riduzione dell’orario di lavoro su base verticale e a livello mensile, con relativo “riproporzionamento” degli istituti contrattuali e retributivi) del tipo A (con intervento in percentuale dell’integrazione salariale a carico dell’Inps), divenuti dal 1° dicembre 2015 al 31 maggio 2016 di tipo B (senza più integrazione salariale).
Preliminarmente illustrata la natura e gli effetti dei contratti di solidarietà, la Corte territoriale ha ritenuto, in condivisione con il Tribunale, la spettanza dell’onere probatorio, come sempre per chi agisca in ripetizione di un pagamento che assuma indebito ancorché convenuto (come nel caso di specie per l’iniziativa del lavoratore) in un giudizio di accertamento negativo, a carico della società datrice.
E parimenti ha escluso che essa abbia documentato (come ben avrebbe potuto con le buste paga emesse nei corrispondenti periodi contrattuali, non prodotte, con la conseguente impossibilità di comparazione tra le poste in contestazione) la corresponsione di una retribuzione maggiore di quella dovuta per effetto della fruizione dal lavoratore delle ferie, maturate in costanza del periodo di solidarietà, in epoca successiva.
Né, infine, essa ha ravvisato nella richiesta restitutoria di Almaviva Contact s.p.a. alcun interesse meritevole di tutela, per la garanzia costituzionale del diritto del lavoratore alle ferie, regolato per legge, avendo essa scelto unilateralmente, in base ad un proprio atto di gestione imprenditoriale maggiormente rispondente ai propri interessi, di impiegare il lavoratore durante il periodo di solidarietà, fruendo in esso del cd. riproporzionamento della retribuzione; senza potersi ulteriormente avvantaggiare della riduzione di quanto dovutogli per il periodo feriale maturato in detto periodo, ma goduto dal lavoratore dopo, una volta totalmente ripristinati gli obblighi giuridici (di prestazione e di corrispettiva retribuzione) del rapporto di lavoro.
Con atto notificato il 13 aprile 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.