Accolto il ricorso di Telecom contro Callieris
Pubblicato il: 2/24/2023
Nel contenzioso, il Signor Cllieris è affiancato dall'avvocato Riccardo Bolognese; Telecom Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Arturo Maresca, Roberto Romei, Franco Raimondo Boccia ed Enzo Morrico.
La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha condannato Telecom Italia s.p.a. al pagamento della somma di euro 83.711,34 a favore di Massimo Callieris a titolo di risarcimento del danno subìto nell’arco temporale decorrente dal novembre 2004 (epoca in cui era stato ceduto, a MP Facility, il ramo di azienda, cui apparteneva il lavoratore) all’8.1.2016 (data della sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato, con efficacia ex tunc, l’illegittimità della cessione).
Il giudice di appello ha ritenuto che, ricostituito con effetto ex tunc il rapporto di lavoro alle dipendenze della società cedente, è certamente ravvisabile un comportamento illegittimo della società cedente in caso di riscontrata differenza tra retribuzione percepita dalla società cessionaria (in specie, trattamento ridotto per contratti di solidarietà per il periodo maggio 2013-dicembre 2013; trattamento di cassa integrazione, per il periodo gennaio 2014-dicembre 2015) e retribuzione che sarebbe spettata in caso di mancata cessione del contratto, con conseguente insorgenza di una obbligazione di natura risarcitoria (trattandosi del periodo intercorrente tra la cessione e la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione del ramo di azienda, a differenza dell’obbligazione di natura retributiva che sorge successivamente la suddetta sentenza di accertamento), a prescindere dalla messa in mora del lavoratore (che nel caso di specie è intervenuta successivamente alla sentenza del Tribunale di Bari); ha aggiunto, in ordine alla quantificazione del danno, che le inferiori somme percepite dal lavoratore (in luogo della retribuzione che avrebbe percepito dalla società cedente) non potevano essere detratte a titolo di aliunde perceptum, sia perché di natura previdenziale sia in quanto ripetibili dagli istituti previdenziali, ed ha riconosciuto al lavoratore il danno corrispondente al differenziale tra trattamento percepito a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità, contratti di solidarietà e trattamento retributivo erogabile dalla società cedente, con esclusione dei premi di risultato, del premio annuo, dei buoni pasti e dei benefit ritenuti non provati in assenza di una esposizione chiara e specifica (al di là di un generico rinvio), nel ricorso introduttivo del giudizio, del contenuto degli accordi sindacali, delle modalità di calcolo, dei parametri da considerare e della carenza di chiarimenti necessari a seguito di precise controdeduzioni della società cedente.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. affidato a due motivi. Resiste con tempestivo controricorso il lavoratore, che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio.