Accolto il ricorso di Telecom Italia contro Morgese
Pubblicato il: 3/17/2023
Nel contenzioso, il Signor Morgese è affiancato dall'avvocato Riccardo Bolognese; Telecom Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Arturo Maresca, Roberto Romei, Franco Raimondo Boccia ed Enzo Morrico.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 438 del 26.5.2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di Giuseppe Morgese proposta nei confronti di Telecom Italia s.p.a. per la condanna al risarcimento del danno subìto nell’arco temporale decorrente dal novembre 2004 (epoca in cui era stato ceduto, a MP Facility, il ramo di azienda, cui apparteneva il lavoratore) al dicembre 2015 (data della sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato, con efficacia ex tunc, l’illegittimità della cessione).
Il giudice di appello ha ritenuto che, ricostituito con effetto ex tunc il rapporto di lavoro alle dipendenze della società cedente, sorge a carico di detta società un’obbligazione di carattere risarcitorio sin dall’epoca della cessione (dichiarata illegittima) del ramo di azienda, con riconoscimento del differenziale relativo al premio di risultato ex art. 44 del c.c.n.l. settore Telecomunicazioni percepito presso la società Telecom Italia (sulla base di parametri oggettivi e in misura fissa) rispetto a quello erogato dalla società cessionaria, con esclusione – ai fini della quantificazione – dei giorni di assenza dal lavoro; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che (a prescindere dalle richieste rivolte dal lavoratore con lettere del marzo 2016 e dell’agosto 2017) non fosse maturata la prescrizione di dette somme in quanto la decorrenza era stata interrotta con l’atto di impugnazione del contratto di cessione del ramo di azienda; ha rigettato la domanda risarcitoria relativa al premio annuo di cui all’accordo sindacale 19.7.2000, ai buoni pasto e alle spese mediche di cui al fondo di assistenza ASSILT.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società affidato a un motivo. Resiste con tempestivo controricorso il lavoratore che propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.