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Accolto l'appello di Bellizzi S.r.l. per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi Amet


Pubblicato il: 7/13/2023

Nel contenzioso, la società Bellizzi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Marco Lancieri; Amet S.p.A. è assistita dall'avvocato Giacomo Tarantini; Maintech Oma S.r.l. è difesa dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore.

Con bando pubblicato il 26 aprile 2022 la Amet s.p.a. indiceva procedura aperta telematica per l’acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione dell’intero parco automezzi della stessa Amet per il periodo di 24 mesi. Risultava aggiudicataria della gara la Maintech Oma s.r.l.

L’aggiudicazione e gli altri atti di gara venivano impugnati dalla seconda classificata in graduatoria Bellizzi s.r.l., che proponeva altresì successivi motivi aggiunti con cui impugnava anche il provvedimento del 13 dicembre 2022 di dichiarazione d’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 e gli atti ad esso correlati.

Deduceva la ricorrente che l’aggiudicataria, quale affittuaria dell’azienda della Oma Service s.r.l., si poneva in sostanziale continuità imprenditoriale con quest’ultima, con la conseguenza che sull’affittuaria si sarebbero traslati non solo gli obblighi dichiarativi riconducibili agli esponenti apicali dell’affittante, nella specie non evasi, ma anche la posizione d’irregolarità contributiva e fiscale della dante causa.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Amet e della Maintech Oma, respingeva l’impugnativa, ritenendo che non fosse stata dimostrata la dedotta continuità aziendale fra le due imprese.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Bellizzi deducendo, con unico motivo di gravame, l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione della disciplina codicistica sul contratto di affitto di azienda.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado integrato da motivi aggiunti e annulla i provvedimenti amministrativi gravati.