Respinto l'appello di ALER per l'affidamento del servizio di manutenzione delle acque nere
Pubblicato il: 7/15/2023
Nel contenzioso, ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio è affiancata dall'avvocato Vincenzo Latorraca; Deltagi è difesa dall'avvocato Maurizio Boifava.
ALER ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 02567/2022.
La società Deltagi s.r.l. a socio unico proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia avverso la determinazione del Direttore generale di A.L.E.R. Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio n. 167 del 2 maggio 2022, comunicata via p.e.c. il successivo 3 maggio 2020, recante l’aggiudicazione a favore della controinteressata del lotto n. 3 della procedura aperta per ‘l’affidamento del Servizio di pronto intervento per la pulizia delle fosse biologiche, spurghi e disotturazioni degli impianti di depurazione, dei pozzetti e delle caditoie stradali e tubazioni fognarie da effettuarsi negli stabili di proprietà e/o gestiti da A.L.E.R. Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio – CIG Lotto 3 – 901971691’, chiedendo altresì il risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, quello per equivalente monetario.
Avviato il procedimento di verifica della congruità dell’offerta della prima classificata, lo stesso si concludeva positivamente, con conseguente aggiudicazione dell’appalto di cui al lotto n. 3 alla società Magni & Motta. La società Deltagi s.r.l. assumeva l’illegittimità dell’aggiudicazione, denunciando, inter alia, la violazione e la falsa applicazione delle norme in materia.
Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 2567 del 2022, accoglieva il ricorso nei termini di cui in motivazione, stabilendo che, avendo la controversia ad oggetto lo svolgimento (illegittimo) del procedimento di anomalia, l’accertata fondatezza dei motivi di ricorso imponeva la riattivazione del predetto procedimento, considerato che il controllo giudiziale sul doveroso utilizzo di regole procedurali conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza, non poteva condurre alla sostituzione dell’attività discrezionale dell’Amministrazione con quella del giudice.
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio (A.L.E.R.) ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore della parte costituita, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.