Accolto l'appello di Fuel Top per l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di carburanti nel Comune di Nocera Inferiore
Pubblicato il: 7/17/2023
Nel contenzioso, la società Fuel Top S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Russo; il Comune di Nocera Inferiore è assistito dall'avvocato Sabato Criscuolo.
La società Fuel Top S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 02207/2022.
La questione controversa riguarda il provvedimento n. 6780 del 3.2.2020 di decadenza dell’autorizzazione petrolifera n. 463/1992, per l’esercizio di un impianto di carburanti sito nel Comune di Nocera inferiore, via Isaia Gabola, il provvedimento n. 35391 del 15.6.2021 di diniego al rilascio dell'autorizzazione petrolifera per l’esercizio del medesimo impianto, nonché la successiva ordinanza n. 1 del 21.6.2021, che ha disposto la dismissione dell'impianto e la contestuale bonifica delle aree.
Avverso i provvedimenti citati in epigrafe, e quelli presupposti e connessi, è stato proposto ricorso al Tar, che dopo aver dichiarato inammissibili per tardività le censure dedotte avverso il provvedimento di decadenza n. 6780 del 3 febbraio 2021, per il resto, e dunque con riguardo agli altri provvedimenti, lo ha rigettato in quanto ha ritenuto infondati i relativi motivi.
In particolare l’appellante censura la sentenza in quanto confonderebbe il divieto di realizzare nuovi impianti (comma 4) con il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per impianti già esistenti, non previsto espressamente dal PUC. Ritiene che lo strumento urbanistico comunale, ha fatto riferimento agli impianti “esistenti o di progetto” (comma 1) alla data di adozione (e approvazione) del PUC per cui non sono ammessi nuovi impianti ma non sono escluse autorizzazioni per gli impianti “esistenti” alla data di adozione e approvazione del PUC (a prescindere dal loro concreto funzionamento).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con essi impugnati, fatta salva la disposta decadenza dall’autorizzazione petrolifera.