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Rimessa la causa al TAR per l'affidamento dei lavori della rete pluviale connessi al PNRR


Pubblicato il: 7/17/2023

Nella vertenza, Savatteri Costruzioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fabrizio Laudani; il Comune di Cagliari è assistito da Francesca Frau; Lobina Costruzioni e Rinac S.r.l. sono rappresentate dagli avvocati Daniela Piras e Sergio Segneri.

Savatteri Costruzioni S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo Rti con Progetti di Roberto Nigrelli & C. S.r.l. ed Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosué & C. S.a.s., ha impugnato i provvedimenti di esclusione e di revoca dell’aggiudicazione all’appellante, oltre che di nuova aggiudicazione a Rinac S.r.l., della procedura negoziata senza pubblicazione del bando avente ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1a - Interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria della rete pluviale nel territorio di Pirri. Collettore 47 via Italia. CIG: 9564603017; per l’importo complessivo di 4.433.841,52 euro, oltre IVA, di cui 147.410,20 euro, oltre IVA, di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso con sentenza n. 374 del 2023, appellata dalla Savatteri Costruzioni.

La normativa introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario, prevedendo che le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR siano parti necessarie del giudizio. In questo caso si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.

Con riferimento all’ipotesi in cui non venga evocato in giudizio il Ministero titolare di uno degli interventi finanziati dal PNRR si fa espresso riferimento all’applicabilità dello strumento dell’integrazione del contraddittorio previsto dall’art. 49 c.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, dispone la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.