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Rigettato il ricorso di Italiana Sviluppo Immobiliare contro il Comune di Napoli


Pubblicato il: 7/19/2023

Nella vertenza, la società ISI - Italiana Sviluppo Immobiliare S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gian Luca Lemmo; il Comune di Napoli è difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari e Giacomo Pizza.

L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento n. 76 del 7 febbraio 2007 con cui il Comune di Napoli ha ordinato alla Elio s.r.l. (ora ISI Italiana Sviluppo Immobiliare s.r.l.) il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’intervento realizzato sul fondo di sua proprietà, individuato come particella 25 del foglio 119 del NCT, consistente nella modifica della quota originaria di un’area di mq 12.500 mediante versamento di brecciame per un’altezza di m. 2,00, tale da riportare il terreno a livello della sede stradale.

Tale provvedimento è stato impugnato dalla società interessata dinanzi al T.a.r. per la Campania per violazione e falsa applicazione delle norme in materia, nonchè eccesso di potere.

Con la sentenza n. 6218 del 25 ottobre 2018 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, ritenendo la società proprietaria del fondo autrice delle operazioni di innalzamento del terreno eseguite senza titolo e, dunque, pienamente legittima l’ordinanza di rimessione in pristino dei luoghi.

La ISI s.r.l. ha chiesto, dunque, al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il suo appello ad un unico motivo così rubricato: error in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione del t.u. n. 380 del 2001, della l.n. 241 del 1990, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, sviamento.

L’appellante ha dedotto l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza di primo grado, in cui il T.a.r. non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza, che sarebbe emersa nel corso delle indagini penali – dando, tra l’altro, origine in quella sede all’archiviazione del procedimento - per la quale il mutamento dello stato dei luoghi in questione non era con certezza riconducibile alla sua responsabilità, essendo stato, in realtà, provocato dallo sversamento abusivo di brecciame sulla sua proprietà, che avrebbe potuto essere stato effettuato anche da terzi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune di Napoli delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.

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