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Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di accesso alle informazioni ambientali


Pubblicato il: 7/15/2023

Nella vertenza, Eni S.p.A. è affiancata da Orsola Torrano; Greenpeace Onlus è assistita dall'avvocato Luca Gastini.

La società Eni S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza n. 379/2022 del TAR Piemonte.

Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellata, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Politecnico di Torino, a firma della Direttrice Generale, in data 21 maggio 2021, con il quale, a riscontro della “richiesta di accesso agli atti prot. n. 0013521 del 19.04.2021 concernente “Istanza di accesso agli atti ex art. 25 L. n. 241/1990 in combinato disposto con il D. Lgs. 195/2005”, è stato opposto il diniego perché “non risulta chiaro come documenti riguardanti accordi accademici o convenzioni connessi anche a rapporti di tipo finanziario possano riguardare informazioni ambientali in senso strettamente considerato dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza”.

Nel merito, il primo giudice ha ritenuto il ricorso fondato.

In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato che, nel dare attuazione alla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, successiva alla ratifica della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, il d.lgs. n. 195/2005 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il principio di massima conoscibilità e trasparenza di tutte le informazioni relative alla materia ambientale, con la finalità di assicurare che le informazioni ambientali trovino massima diffusione e circolino senza restrizioni, attesa la necessità di soddisfare non solamente un interesse del privato richiedente, bensì , l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente nella più ampia accezione possibile.

Secondo il primo giudice, le previsioni normative di che trattasi tendono a favorire, oltre che la trasparenza dell’attività amministrativa, anche partecipazione dei cittadini ai processi lato sensu decisionali che riguardano il bene ambiente.

La sentenza impugnata si sofferma altresì sulla nozione di “informazione ambientale accessibile”, argomentando, alla luce della prospettata interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. a, n. 3) del d.lgs. n. 195/2005, circa la sua ispirazione omnicomprensiva.

La citata sentenza del TAR per il Piemonte, Sezione II, n. 379/2022, è stata oggetto di impugnazione con i ricorsi in appello indicati in epigrafe.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.