Dichiarata l'improcedibilità dell'appello di First Trading Finance IV B.V.
Pubblicato il: 7/21/2023
Nel contenzioso, la società First Trading Finance IV B.V. è affiancata dall'avvocato Andrea Abbamonte; il Comune di Capri è assistito dall'avvocato Antonia Romano.
Con ordinanza n. 52 del 16 marzo 2018, comunicata il successivo 19 marzo 2018, il Responsabile del servizio edilizia privata del comune di Capri ha ingiunto alla società First Trading Finance IV B.C., proprietaria dell'immobile sito in Capri (Na) alla via Krupp n. 23, la demolizione con conseguente ripristino dello stato dei luoghi delle seguenti opere edilizie eseguite sul prefato immobile.
In particolare, detto provvedimento è stato emanato in forza dell’articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sul presupposto che la realizzazione dell’ampliamento fosse subordinata al rilascio di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica e che la realizzazione dei due locali tecnici fosse subordinata a s.c.i.a. ed autorizzazione paesaggistica.
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania – sede di Napoli la First Trading Finance IV B.C., dopo aver premesso di voler presentare istanza di sanatoria per le opere in questione (asseritamente realizzate dal proprio dante causa), ha impugnato la prefata ordinanza e tutti gli atti ad essa presupposto, preparatori, connessi e conseguenti e/o consequenziale chiedendone l’annullamento.
Ad esito del predetto giudizio il T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha: dichiarato, in parte, l’improcedibilità del ricorso principale e, in parte, ha respinto lo stesso; ha respinto i motivi aggiunti.
Con ricorso notificato il 19 febbraio 2020 e despotato il 26 febbraio 2020 la First Trading Finance IV B.C. ha proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma, previa sospensione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.