Pronuncia di Consiglio di Stato sul ricorso di Civita Energy
Pubblicato il: 7/21/2023
Nel contenzioso, la società Civita Energy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Luca Forte, Andrea Marchiori e Orestino Antongirolami
Civita Energy s.r.l. (in prosieguo ditta Civita), ha adito il T.a.r. per le Marche per chiedere la condanna del Comune di Camerana, ai sensi dell’articolo 30 c.p.a., al risarcimento del danno in conseguenza dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela di un permesso di costruire (n. 63/2010), relativo ad un impianto fotovoltaico da ubicare in località Aspio Terme.
L’intervento era stato assentito dal Comune nel settembre 2010, in accoglimento della domanda presentata dalla ditta Civita il 14 giugno 2010; successivamente, però, emergeva che l’area occupata dall’impianto era parzialmente gravata da vincolo fluviale ex art. 142, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 42/2004.
Il vincolo in questione non era riportato né sulla cartografia del P.R.G. né sul certificato di destinazione urbanistica predisposto dal Comune nel mese di luglio 2010 e in seguito rilasciato alla ditta odierna ricorrente. Il Comune pertanto, avuta notizia dell’esistenza del vincolo, in data 20 dicembre 2010 ordinava la sospensione dei lavori, ormai completati per circa il 95%, e avviava il procedimento di annullamento del titolo edilizio.
Conseguentemente proponeva domanda risarcitoria per chiedere la condanna del Comune al risarcimento dei danni cagionati dall’errato rilascio del titolo originario e dalla conseguente lesione del legittimo affidamento che la ricorrente aveva maturato circa la legittimità del titolo stesso.
Il T.a.r. per le Marche, con sentenza n. 298 del 2017 ha ravvisato la colpa del Comune per mancato rilievo del vincolo ostativo, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità facendo risalire al ritardo causato dal comune la impossibilità di completare l’impianto, ha escluso il diritto al risarcimento per la dedotta mancata percezione dei corrispettivi per la vendita dell’energia prodotta.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado; dichiara improcedibile l’appello principale; compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.