Inammissibilità del ricorso di Sotim Limited contro il Comune di Ascoli Piceno
Pubblicato il: 7/22/2023
Nella vertenza, la società Sotim Limited è affiancata dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli; il Comune di Ascoli Piceno è assistito dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti.
La società ricorrente ha agito per la revocazione, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, della sentenza n. 5801 del 9 ottobre 2018 con cui il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Ascoli Piceno avverso la sentenza del T.a.r. per le Marche n. 904 del 2013 - che a sua volta aveva accolto il ricorso di primo grado ed annullato l’ordine di demolizione n. 60 del 13 febbraio 2013, relativo ad un ampliamento volumetrico di una unità immobiliare, eseguito con la realizzazione di una struttura in cemento armato e vetro (cd. “serra”) sui lati nord e ovest di una tettoia – ha respinto il ricorso di primo grado, condannandola alle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il Comune di Ascoli Piceno, eccependo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 395 c.p.c. e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 2847 del 7 giugno 2019 l’istanza di sospensione cautelare, oggetto di rinuncia da parte della ricorrente con atto depositato il 24 maggio 2019, è stata dichiarata improcedibile.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto: dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Ascoli Piceno delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge.