Improcedibile l'appello di Energas Energia contro ANAC
Pubblicato il: 7/24/2023
Nel contenzioso, Energas Energia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luigi Tretola.
Energas Energia s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. n. 0071393 del 4 maggio 2016, con cui l’ANAC aveva comunicato alla ricorrente l’avvenuto inserimento dell’annotazione nel Casellario informatico, ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 2, lett. p), d.p.r. n. 207/2010.
Con nota prot. n. 0011086 del 3 marzo 2015, Gaia s.p.a. contestava a Energas Energia presunti disservizi nelle modalità di consegna dei preavvisi di sospensione. Tale contestazione veniva reiterata con le note del 20 e del 23 marzo 2015.
Gaia s.p.a., a causa di tali disservizi, con nota del 4 giugno 2015 (prot. n. 0025791), comunicava a Energas Energia s.r.l. la risoluzione per grave inadempimento del rapporto contrattuale (ex art. 136, d.lgs. n. 163/06), nonché la revoca della determinazione n. 40 dell’11 dicembre 2014 di aggiudicazione definitiva del servizio e, conseguentemente provvedeva alla segnalazione dell’accaduto all’ANAC.
Energas Energia s.r.l., ritenendo tale risoluzione illegittima, promuoveva un contenzioso civile, citando in giudizio la società Gaia s.p.a. dinanzi al Tribunale Civile di Lucca.
Energas Energia s.r.l., con il ricorso proposto dinanzi al T.A.R., ha denunciato l’illegittimità del suddetto provvedimento sotto vari profili, lamentando, inter alia, la violazione dell’art. 8, comma 4 e 2, lett. p), d.p.r. n. 207/10, il difetto di motivazione, la carenza di presupposti e di istruttoria.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 14813 del 2022, ha respinto il ricorso, assumendo che la circostanza segnalata dall’Amministrazione, ovvero la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della società Energas Energia s.r.l. era un motivo tipico di annotazione fissato dall’art. 8, comma 2, lett. p), d.p.r. n. 207/2010 e, nella sostanza, i fatti contestati da Gaia s.p.a. nel provvedimento di revoca non apparivano manifestamente infondati.
Energas Energia s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia chiedendone l’integrale riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.