Respinto il ricorso del San Raffaele in materia di provvedimenti sanitario-ospedalieri della Regione Lazio
Pubblicato il: 7/24/2023
Nella vertenza, San Raffaele S.p.A. e Irccs San Raffaele Roma S.r.l. è affiancato dall'avvocato Gianluigi Pellegrino; la Regione Lazio è difesa dall'avvocato Roberta Barone; l'ASL di Frosinone è assistita dall'avvocato Massimo Colonnello.
La società San Raffaele S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 03106/2017 concernente l’annullamento del D.C.A. n. 324 del 6 luglio 2015, del D.C.A. n. 555 del 20 novembre 2015, adottati dal Commissario ad acta per la Regione Lazio, nonché delle note prot. 37994 e 28322 del 26 gennaio 2016.
Le appellanti, operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale, deducono in fatto che soltanto nel mese di luglio con il D.C.A. 324/2015 la Regione Lazio aveva inteso approvare il cd. schema di contratto con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per l’anno 2015, schema che veniva sottoposto per la sottoscrizione alle strutture nel mese di settembre, ad anno quindi in gran parte trascorso. Con successivo D.C.A. n. 555/15 la Regione aveva riformulato la clausola contestata, lasciando, tuttavia, ferma l’imposizione della rinuncia alla contestazione di determinazioni autoritative.
Il giudice adito dichiarava improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la clausola introdotta con il gravato D.C..A n. 324/2015 era stata integralmente sostituita dalla clausola di cui al D.C.A. n. 555/2015 contestata con i motivi aggiunti; respingeva i motivi aggiunti, richiamando il proprio precedente n. 1446 del 2 febbraio 2016 e affermando la legittimità delle clausole di salvaguardia imposte agli operatori privati accreditati, tenuto conto degli oggettivi vincoli e stati di necessità rigorosamente quantitativi conseguenti al Piano di rientro al cui rispetto la Regione era tenuta.
Osservava, inoltre, che il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato dall’art. 24 della Costituzione, come nel caso di specie in quanto la contestata clausola era stata prevista per assicurare, in un periodo di stringenti restrizioni finanziarie, il controllo della spesa sanitaria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.