Accolto il ricorso di G.B. relativo alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime
Pubblicato il: 7/24/2023
Nel contenzioso, la società G.B. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Giorgio Pasquali; Federbalneari Italia è assistita dall'avvocato Vincenzo Cellamare; Stabilimento Picenum S.r.l. è rappresentato dagli avvocati Giuseppe Ciaglia, Stefano Zunarelli e Fabio Baglivo.
La società G.B. S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 7902/2022.
Con bando, veniva indetta la procedura per l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative rilasciate per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X, in scadenza al 31 dicembre 2020.V eniva inoltre indetta la procedura per l’affidamento di ulteriori 9 concessioni demaniali con finalità turistico ricreative.
Nelle more dell’espletamento della procedura, l’Amministrazione concedeva ai titolari delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, una proroga tecnica, per il periodo di tempo necessario alla conclusione della procedura di affidamento avviata con la D.D. n. 3040 del 22.12.2020, comunque di durata non superiore a 12 mesi.
Partecipava alla suddetta procedura, tra gli altri, la società appellante, in relazione al lotto n. 19, concernente l’area demaniale in precedenza concessa allo Stabilimento Picenum S.r.l., controinteressato. La società da ultimo citata, precedente concessionaria, impugnava innanzi al TAR Lazio i provvedimenti di indizione della procedura, chiedendone l’annullamento in ragione di una presunta illegittimità della determinazione dell’Ente locale di disapplicare le proroghe ex lege disposte dal Legislatore nazionale.
Il TAR del Lazio investito della decisione ha rigettato il primo e terzo motivo di ricorso conformandosi ai principi espressi nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, ha accolto il quarto motivo di ricorso con cui la società Stabilimento Balneare Picenum a r.l. aveva lamentato violazione e falsa applicazione della normativa regionale. Inoltre, con la sentenza gravata, il Tar Lazio ha accolto anche il secondo motivo di ricorso con cui la società Stabilimento Balneare Picenum a r.l. aveva lamentato violazione e falsa applicazione dell’art.103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 che disponeva la proroga emergenziale nel periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID-19.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.