Respinto il ricorso di Gerry's International in materia di esternalizzazione dei servizi di rilascio dei visti di ingresso in Italia
Pubblicato il: 7/25/2023
Nella vertenza, Gerry's International Pvt. Ltd è affiancata dall'avvocato Antonio Feroleto; Almaviva è assistita dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero; Bls International Services Limited è difesa dall'avvocato Emanuele Torcoletti.
La società Gerry's International Pvt. Ltd. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10900/2022 concernente la gara per l'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia indetta dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad.
La lex specialis prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed il disciplinare declinava nel dettaglio i coefficienti di attribuzione del punteggio tecnico, relativamente alle voci inerenti: a) Infrastrutture; b) Organizzazione del servizio di esternalizzazione; c) Servizi gratuiti aggiuntivi per tutte le domande presentate; d) Personale addetto; e) Precedente esperienza in materia di fornitura di servizi ausiliari al rilascio di visti.
Ritenendo che la procedura di valutazione che aveva condotto all’aggiudicazione risultasse per plurimo rispetto illegittima, l’appellante, con istanza in data 6 ottobre 2021, chiedeva l’accesso agli atti della gara, con particolare riferimento alle offerte presentate dalle due controinteressate. Nelle more, venendo a spirare il termine ex art. 120 c. 5 c.p.a., impugnava, con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, l’aggiudicazione definitiva, riservandosi di impugnare il silenzio serbato sull’istanza di accesso, non appena esso fosse maturato il termine per adempiere.
Con sentenza n. 10900 del 2 agosto 2022, resa nel rituale contraddittorio delle parti, il TAR adito, respinte le preliminari eccezioni di improcedibilità per tardività e di inammissibilità per difetto di interesse, rigettava il ricorso, ritenendo di non dover esaminare le censure articolate avverso l’aggiudicazione in favore della prima classificata, in ragione dello sfavorevole scrutinio di quelle proposte nei confronti della seconda classificata, con riguardo sia all’omessa esclusione che alla manifesta irragionevolezza del giudizio tecnico.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite, che quantifica in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, se previsti, a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in € 2.000,00, oltre accessori, a favore di Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. e in € 2.000,00, oltre accessori, a favore di Bls International Services Limited.