Respinto il ricorso di ANAC per la gara di appalto relativa allo smaltimento rifiuti nella Provincia di Napoli
Pubblicato il: 7/26/2023
Nel contenzioso, Ecobuilding S.r.l. è affiancata dall'avvocato Antonio Melucci; Sa.P.Na.- Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. è assistita dall'avvocato Alfonso Erra.
La società Ecobuilding S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio la delibera n. 1063 del 2 dicembre 2020 con cui l’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione le ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 e sessanta giorni di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dall’affidamento di subappalti, con la conseguente iscrizione dell’annotazione nel casellario informatico.
Detto provvedimento è stato emesso in sanzione di una presunta falsa dichiarazione resa dalla ricorrente in sede di partecipazione ai lotti 1 e 2 della gara indetta, con bando pubblicato il 31 marzo 2020, da Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a.- Sa.P.Na. per l’affidamento del servizio di trasporto di rifiuti presso siti e impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania.
La ricorrente ha lamentato la mancanza dei presupposti per l’adozione delle sanzioni, irrogate dall’Autorità a seguito della segnalazione da parte della stazione appaltante della falsa dichiarazione resa dalla concorrente, in data 22.04.2020, nel DGUE per non aver quest’ultima dichiarato tutte le risoluzioni contrattuali annotate nel casellario informatico e del conseguente provvedimento di esclusione dai lotti della procedura ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c ter) e f bis) del D.Lgs. 50/2016.
In sede di appello cautelare proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza del T.a.r. Lazio n. 517/2021, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensiva, ritenendo la sussistenza “di profili di boni iuris dei motivi di ricorso concernenti sia l’irregolarità procedurale, sia soprattutto il rispetto del principio di stretta tipicità legale della fattispecie sanzionatoria” e, inoltre, “di effetti lesivi derivanti dall’operatività del provvedimento impugnato, in termini di obiettiva gravità della sanzione interdittiva”.
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza in epigrafe, nella resistenza dell’ANAC e di Sapna, ha accolto il ricorso per la ritenuta fondatezza in via assorbente del secondo motivo di ricorso, e ha dichiarato l’illegittimità della delibera impugnata, disponendone l’annullamento, con compensazione delle spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.