Accolto parzialmente l'appello di Adecco contro Aeroporti di Puglia
Pubblicato il: 7/27/2023
Nella vertenza, Adecco Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; Aeroporti di Puglia S.p.A. è difesa dall'avvocato Giovanni Di Cagno; Generazione Vincente S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuseppe Maria Perullo.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dalla società Adecco s.p.a. contro Aeroporti di Puglia s.p.a. e nei confronti di Generazione Vincente (Ge.Vi.) s.p.a. ed Etjca s.p.a. per l’annullamento degli atti e dell’aggiudicazione a Ge.Vi. della procedura aperta indetta per la sottoscrizione di un accordo quadro, da stipularsi con un’unica agenzia del lavoro, per la selezione e la somministrazione di personale temporaneo con le qualifiche di “addetto di scalo” ed “operaio” di 6° livello del CCNL Trasporto aereo.
La ricorrente, terza classificata dopo Generazione Vincente e Etjca, aveva affidato il gravame a due censure.
Il primo motivo, diretto a contestare l’asserita mancata esclusione della prima e della seconda classificata dalla gara per avere formulato un’offerta in perdita: i due ribassi offerti non consentirebbero di coprire i costi della somministrazione. Il secondo motivo, incentrato per un verso sulla mancata verifica di anomalia, pur nella consapevolezza che in assenza di superamento della soglia di anomalia stessa (come nella fattispecie), una siffatta verifica è affidata alla discrezionalità della stazione appaltante; per altro verso, sulla mancata verifica del rispetto dei minimi salariali in capo all’aggiudicataria Ge.Vi, verifica che sarebbe inderogabilmente prevista dal combinato disposto degli artt.95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n.50/2016.
La sentenza ha preso le mosse da quest’ultima censura e l’ha respinta, ritenendo inapplicabile l’art. 95, comma 10, alla fattispecie della somministrazione di lavoro interinale.
La società Adecco Italia ha proposto appello con quattro motivi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie parzialmente l'appello, nei limiti del secondo motivo, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accogliendo la corrispondente censura del ricorso di Adecco Italia, ordina ad Aeroporti di Puglia di eseguire la verifica di anomalia dell’offerta di Generazione Vincente e di procedere ad analoga verifica dell’offerta di Etjca solo nel caso in cui la prima abbia esito negativo per l’attuale aggiudicataria. Rigetta i restanti motivi di appello.