Respinto l'appello di DigITAlog per le attività di digitalizzazione logistica
Pubblicato il: 7/27/2023
Nella vertenza, DigITAlog S.p.A. è assistita dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino.
La società DigITAlog S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 2021/2022.
Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, DigITAlog S.p.A., già UIRNet S.p.A., impugnava la sentenza del TAR per il Lazio, meglio distinta in epigrafe, che aveva dichiarato improcedibile il proprio ricorso promosso per l’accertamento, ex art. 117 cod. proc. amm., dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili sulle proprie istanze presentate in data 1° febbraio 2021 e 27 aprile 2021 ed intese a sollecitare la sottoscrizione della convenzione prevista dall’art. 11 bis del d.l. n. 124 del 2019 per il “finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese”.
A sostegno del gravame, premetteva di essere un organismo di diritto pubblico, allo stato in liquidazione, il cui capitale era partecipato, in via maggioritaria, dalle Società-Interporti e, per la restante parte, da altre istituzioni pubbliche e private della logistica nazionale.
In particolare, le parti si erano inizialmente orientate alla sottoscrizione di una unica convenzione che, da un lato, definisse i rapporti pendenti, quantificando gli importi dovuti per le attività rendicontate al 31 dicembre 2019 e, dall’altro lato, definisse le modalità di autorizzazione e rendicontazione delle attività da finanziare con i nuovi stanziamenti a regime. Nel corso dell’estate 2020 intercorreva, quindi, un serrato scambio informale di bozze di convenzione, fino a raggiungere un testo sul quale poter maturare una definitiva condivisione di intenti.
In tale situazione, DigITAlog aveva, perciò, formalizzato e reiterato l’invito alla stipula del testo da ultimo condiviso, senza di nuovo ricevere riscontro, a dispetto delle ulteriori sollecitazioni a riattivare le procedure in sospeso.
Con la sentenza impugnata, il TAR adito dichiarava improcedibile il proposto ricorso, ritenendo manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate, sull’argomentato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.