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Respinto il ricorso di Dell'Aventino S.r.l. per gli incentivi su impianto fotovoltaico


Pubblicato il: 7/29/2023

Nella vertenza, la società Dell'Aventino S.r.l. è affiancata dagli avvocati Marina D'Orsogna, Stefano Gattamelata, Francesca Romana Feleppa; GSE S.p.A. è difeso dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese.

Con istanza del 28 marzo 2013 la Tavo Avicola s.r.l., oggi Dell’Aventino s.r.l., presentava (per il tramite della società di consulenza specializzata Argon Energia s.r.l.) domanda di ammissione alle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico con caratteristiche innovative ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

L’impianto, di potenza pari a kw 930,24, era entrato in esercizio in data 26.2.13 ed era integrato nella struttura di un edificio adibito ad attività produttiva, ubicato in Collecorvino (PE), Strada Dei Fiori n. 29, di proprietà della medesima Società. Più in particolare, la Società rappresentava: la natura di manufatto industriale della struttura destinata ad ospitare l’impianto; l’avvenuta preliminare rimozione delle coperture in eternit/amianto; l’impianto fotovoltaico realizzato con moduli non convenzionali e/o componenti speciali integrati in sostituzione della copertura dell’edificio; l’impianto realizzato interamente con moduli di provenienza comunitaria, per l’accesso al relativo differenziale premio di tariffa previsto dall’art. 5, comma 2, del D.M. 5 luglio 2012.

La Società, pertanto, chiedeva di accedere alla tariffa incentivante.

Il GSE, con preavviso ex art. 10 bis della L. n. 241/90, e dopo aver chiesto all’appellante una integrazione documentale, comunicava che l’istanza, così come formulata, non poteva essere accolta.

Avverso tale provvedimento, e gli atti ad esso presupposti, la Tavo Avicola s.r.l. proponeva ricorso avanti al TAR per il Lazio.

Il TAR adìto respingeva il ricorso, sul rilievo essenziale che i capannoni che ospitano i pannelli fotovoltaici sono destinati ad attività di allevamento avicolo o destinati al deposito dei prodotti derivati e che, perciò, ne è preclusa la certificabilità energetica in quanto non sussiste, rispetto ad essi, la necessità di assicurare il “comfort tecnico o abitativo”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici, delle spese relativi al presente giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge.