Accolto il ricorso di Ibm Italia per il progetto MAAS dell'area metropolitana di Milano
Pubblicato il: 7/31/2023
Nella vertenza, Ibm Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano Cassamagnaghi; Trenord S.r.l. è assistita dall'avvocato Marcello Cardi; Accenture S.p.A. è difesa dall'avvocato Fabio Elefante.
In data 25 febbraio 2022, Trenord s.r.l. e Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. inoltravano un invito a cinque primarie imprese (IBM Italia s.p.a., Accenture s.p.a., Almaviva s.p.a., MIA s.r.l. e Nearform) a trasmettere una “offerta per il progetto MAAS nell’area metropolitana milanese”, per un importo complessivo pari ad € 10.320.000,00, oltre IVA.
L’obiettivo della gara era quello di assegnare la fornitura per la progettazione, lo sviluppo, la conduzione e la manutenzione della Piattaforma MaaS (Mobilty as a Service) operante nell’area metropolitana milanese. Segnatamente, la piattaforma in questione, inclusiva delle interfacce relative al back-office (operatore MaaS) e delle interfacce relative al front-end utenti (Mobile App, Portale Web, etc.), avrebbe dovuto permettere agli utenti l’accesso a servizi ferroviari, di trasporto pubblico e di sharing mobility, prevedendo la futura estensione anche ad altri possibili servizi legati alla mobilità, quali ad esempio il noleggio auto, i servizi di sosta, etc.
Il disciplinare puntualizzava che la procedura attivata (gestita unicamente a mezzo di posta elettronica certificata), pur riguardando in tesi un affidamento non soggetto all’applicazione del d. lgs. n. 50/2016 (in quanto non riconducibile “alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto”), avrebbe fatto comunque capo, in via analogia e per relationem, alle disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici.
All’esito della acquisizione e della valutazione comparativa (secondo il sancito criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) delle proposte ricevute, la gara, previa giustificazione dei rilevati profili di anomalia, veniva aggiudicata a Accenture s.p.a.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, IBM Italia s.p.a. impugnava la ridetta determinazione, di cui lamentava, sotto plurimo rispetto, l’illegittimità. Nel rituale contraddittorio delle parti, con sentenza resa in forma semplificata, il TAR dichiarava il ricorso improponibile per difetto di giurisdizione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza della giurisdizione amministrativa e rimette la causa al primo giudice per la definizione nel merito.