Accolto il ricorso di Fin.Ge. per l'appalto promosso da Roma Servizi per la Mobilità
Pubblicato il: 7/31/2023
Nella vertenza, Fin.Ge. S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luca Lobina; Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è difesa dall'avvocato Andrea Gandino; Roma Capitale è rappresentata dall'avvocato Luigi D'Ottavi; Generali Real Estate S.p.A. è assistita dall'avvocato Michele Roma.
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., società partecipata al 100% da Roma Capitale, avviava, in data 1° marzo 2021, una “indagine di mercato” diretta alla ricerca di un immobile da prendere in locazione ad uso uffici.
Alla procedura prendeva parte, tra gli altri, Fin.ge S.r.l., che offriva un immobile, dotato di mensa, sito in via di Vigna Murata 30/60 e viale Luca Gaurico 9/11, nei pressi della Stazione Metropolitana Laurentina. Nell’offerta, erano dettagliatamente specificati tutti costi del canone e dei servizi, con indicazione di un canone annuo omnicomprensivo di 330 €/mq.
Con istanza in data 28 settembre 2021, la società – sul rilievo che era trascorso un considerevole lasso di tempo dalla presentazione delle offerte (in data 30 aprile 2021), senza che Roma Mobilità comunicasse l’esito della procedura – chiedeva di accedere agli atti, al fine di acquisire la relativa documentazione.
In data 26 novembre 2021, a fronte del perdurante silenzio serbato, presentava ricorso ex art. 116 c.p.a. dinanzi al TAR per il Lazio.
Il ricorso – integrato da plurimi e successivi motivi aggiunti, anche conseguenti all’interinale accoglimento (con sentenza n. 3656/2022) del ricorso sull’accesso ed alla acquisizione integrale della documentazione di gara – veniva definito con sentenza n. 9222 del 6 luglio 2022, con la quale il TAR dichiarava il difetto di giurisdizione.
Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Fin.ge s.r.l. impugna la ridetta statuizione, di cui lamenta l’erroneità, auspicandone la riforma, con conseguente rimessione della causa, ex art. 105, comma 1 cod. proc. amm., della controversia per la definizione nel merito.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza della giurisdizione amministrativa e rimette la causa al giudice di primo grado.