Inammissibile il ricorso dell'Azienda Agricola Busi Carlo Maria e Gianluigi S.s.
Pubblicato il: 8/1/2023
Nella vertenza, Az. Agr. Busi Carlo Maria e Gianluigi s.s. è affiancata dagli avvocati Daniele Manca Bitti e Fabrizio Tomaselli.
Con ricorso del 2017 l’Azienda Agricola Busi Carlo Maria e Gianluigi s.s. ha chiesto al Tar per la Lombardia l’annullamento: della comunicazione Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ufficio Monocratico, Ufficio Contenzioso Comunitario Settore Quote Latte, Prot. n. AGEA.AGA.2017.0006642, N. INL33-04468488-P, avente ad oggetto: Regime Quote Latte-versamento del prelievo esigibile; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Per quel che attiene i presupposti in fatto la ricorrente esponeva: di essere titolare di un'azienda agricola che si occupa della conduzione di terreni e dell'allevamento di bestiame per la produzione di latte; di essersi vista notificare in data 8 marzo 2017 da AGEA l'intimazione di pagamento in applicazione dell'articolo 8-quinquies, comma 5, della legge n. 33/2009, con la quale è stato chiesto il versamento immediato della somma di euro 84.985,16 a titolo di debito per prelievo latte, comprensivo di interessi, riferito alla campagna lattiero casearia 1995/1996 (per la quale euro 47.932,77 di prelievo imputato, euro 21.531,64 per prelievo ancora dovuto ed euro 8.890,13 per interessi al 02 marzo 2017) e alla campagna lattiero casearia 1996/1997 (per la quale euro 36.343,48 di prelievo imputato ed ancora dovuto ed euro 18.219,91 per interessi al 02 marzo 2017).
Con sentenza n. 2329/2017 il Tar per la Lombardia ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.