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Accolti gli appelli di Siad per la revisione del prezzo di fornitura dei medicinali nell'appalto indetto da ARIA


Pubblicato il: 8/1/2023

Nei contenziosi, Siad - Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Zanetti; ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti è assistita dall'avvocato Maria Lucia Tamborino.

La società SIAD ha avanzato ricorso per l'annullamento, previo accoglimento dell'unita istanza cautelare, della sentenza del TAR Lombardia n. 102 e 103 del 2023 concernenti i provvedimenti di ARIA del 19 aprile 2022, per la parte in cui l’intimata Amministrazione ha rigettato l’istanza della ricorrente per la revisione del prezzo previsto dalle convenzioni Prot. IA.2019.0016606 del 20 novembre 2019 e prot. n. IA.2020.0015046 del 24 marzo 2020, relative ai lotti 5 e 6 della gara ARCA_2017_028.2, per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi; in via subordinata, per l’annullamento anche dello schema di convenzione e del Capitolato tecnico, allegati al disciplinare di gara ARCA_2017_028.2 Fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi, esclusivamente per la parte e per i motivi di cui al presente ricorso.

Con le sentenze n. 102 e 103 del 9 gennaio 2023 il Tar della Lombardia, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, ha respinto il ricorso secondo i seguenti passaggi motivazionali: ha acclarato la nullità dell’art. 8 della convenzione, nella parte in cui esclude ogni revisione del corrispettivo, per contrarietà alla disciplina di legge imperativa (art. 106, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici, che fa salvi, per i contratti stipulati dai soggetti aggregatori, quale è la società ARIA, l’applicazione dell’art. 1, comma 511, della legge n. 208 del 2015). Ha tuttavia giudicato non illegittimo il provvedimento impugnato.

Avverso dette sentenze ha interposto l’appello la società Siad S.p.a. censurando la sentenza di primo grado per essere incorsa “in due gravissimi errori”, ossia aver rigettato il ricorso con riferimento ad elementi del tutto estranei al contenuto del provvedimento e della motivazione sollevati dall’intimata Amministrazione esclusivamente in sede processuale in via di integrazione postuma della motivazione, ed aver inoltre ritenuto sussistenti agli atti del giudizio documenti e prove in realtà inesistenti, così incorrendo in un vero e proprio abbaglio dei sensi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie in parte, nei limiti e sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

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