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Accolto il ricorso di Smallcap World Fund Inc. in materia di diniego di rimborso IRES


Pubblicato il: 7/15/2023

Nella vertenza, Smallcap World Fund Inc. è affiancato dall'avvocato Carlo Polito.

Il Fondo contribuente ricorre, con sei motivi, avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Pescara, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso delle ritenute alla fonte, operate sui dividendi percepiti.

Il ricorrente, fondo mobiliare di diritto statunitense, negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, deteneva partecipazioni in società di capitali italiane che, negli anni in questione, avevano distribuito dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte nella misura del 15 per cento, in base all’art. 10 del Trattato contro la doppia imposizione stipulato tra Italia e Stati Uniti d’America.

Con istanze presentate in data 14 aprile 2011 e in data 28 marzo 2014 il contribuente richiedeva il rimborso di parte delle ritenute. Segnalava, infatti, che le ritenute, nella misura applicata, determinavano una disparità di trattamento con i soggetti residenti in Italia e deduceva la violazione dell’art. 63 T.F.U.E.

La C.t.p., innanzi alla quale il contribuente impugnava il silenziorifiuto formatosi sull’istanza, rigettava il ricorso. Affermava che la discriminazione era esclusa nel caso in cui vi fosse stato un accordo bilaterale e che l’applicazione della ritenuta del 15 per cento costituiva, appunto, conseguenza della Convenzione. Aggiungeva che non vi era la discriminazione in quanto le situazioni a confronto non erano comparabili e che non vi era prova di una reale situazione di svantaggio dei fondi statunitensi rispetto a quelli italiani. La C.t.r., davanti a cui era gravata la pronuncia del primo giudice, respingeva l’appello.

Ribadiva che la discriminazione restava esclusa in presenza di una disciplina convenzionale che, altrimenti, sarebbe stata inutile; che non era sufficiente, per ritenere sussistente la discriminazione, il confronto tra le aliquote, dovendosi comparare le situazioni a confronto nella loro integralità; che il ricorrente avrebbe dovuto provare in concreto che i fondi domestici godevano di un ingiustificato privilegio, ponendo a paragone il trattamento fiscale riservato nello Stato di residenza al fine di escludere benefici interni.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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