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Ente Teatro di Sicilia soccombe nel giudizio in materia di tributi Iva e Ires


Pubblicato il: 7/17/2023

Nel contenzioso, Ente Teatro di Sicilia - Stabile di Catania è assistito dall'avvocato Vincenzo Taranto.

A seguito di procedura di verifica automatizzata ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, l’Agenzia delle Entrate notificava all’Ente Teatro Stabile di Catania la cartella di pagamento n. 293 2008 0061193950, con la quale richiedeva il pagamento di maggiori tributi Iva ed Ires, oltre accessori, con riferimento all’anno 2004. L’Ufficio riteneva che il contribuente avesse operato una indebita compensazione di un credito non riconosciuto, e pertanto procedeva al recupero a tassazione.

Il contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la quale osservava che l’esistenza del credito Iva non era stato contestato dall’Amministrazione finanziaria e, anche se lo stesso era maturato nell’anno 2001, questo non impediva di poterlo portare in compensazione in anno successivo. In relazione al recupero dell’Ires, il contribuente non aveva proposto contestazioni. Pertanto la CTP annullava la cartella di pagamento in relazione all’Iva, e la confermava in relazione all’Ires.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia di primo grado, per la parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che confermava la decisione della CTP.

Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza pronunciata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a sei motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente.

La Cassazione accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.