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Accertamento IVA: Frigogel vince il ricorso in Cassazione


Pubblicato il: 7/19/2023

Nella vertenza, Frigogel s.a.s. di Cardullo Antonino e Giovanna & C. in liquidazione e concordato preventivo è affiancata dall'avvocato Giovanni Finnacca.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza emessa dalla CTP di Messina, che aveva accolto il ricorso proposto della Frigogel s.a.s. di Cardullo Antonino e Giovanna & C. avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato accertato un maggiore imponibile IVA, per l’anno 2011, a seguito del disconoscimento di un credito IVA (derivante dalla differenza fra l’IVA calcolata sulle vendite e quella assolta sugli acquisti), avendo la società contribuente omesso di presentare, per quell’anno, la dichiarazione IVA annuale e non avendo esibito le relative fatture.

Dalla sentenza impugnata si evince che: il primo giudice aveva annullato l’atto impositivo, perché la documentazione versata in atti era stata verificata da professionisti esterni e dal Tribunale che aveva omologato il concordato preventivo, proposto dalla società; la mancata esibizione delle fatture era dipesa da eventi di forza maggiore, come era stato dimostrato mediante la produzione di denunce e di rilievi fotografici.

La CTR ha confermato l’annullamento della ripresa affermando che non si poteva disconoscere il credito IVA, a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale; la sussistenza del credito era stata, infatti, dimostrata dalla “contabilità generale, vagliata da professionisti indipendenti e sulla base della quale il Tribunale fallimentare ha omologato l’istanza di concordato preventivo, nonché attraverso i registri IVA, nei quali sono state annotate le operazioni di costi e ricavi, oneri e spese, liquidazioni periodiche IVA, documentazione ritenuta attendibile anche dai verbalizzanti";

La richiamata documentazione costituiva “una prova presuntiva su base documentale che rientra tra quelle previste dall’art. 2724 n. 3, richiamato dall’appellante, non essendo ammissibile nel processo tributario la prova testimoniale.”

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della Frigogel s.a.s. di Cardullo Antonino e Giovanna & C. in liquidazione e concordato preventivo, delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.