Rigettato il ricorso di Fingen S.p.A. in materia di tassazione da cessione di partecipazione azionaria
Pubblicato il: 7/20/2023
Nella vertenza, Fingen S.p.A. è affiancata dall'avvocato Silvio Pittori.
Fingen Spa deteneva sin dall’anno 2009, e fino al maggio 2012, una partecipazione totalitaria nella società Alpha Beta Hong Kong Limited, residente in Hong Kong, Paese incluso nella c.d. Black List. Presentava istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in relazione ai redditi realizzati dalla società controllata in relazione agli anni 2009 e 2010, conseguendo provvedimento d’inammissibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nel maggio 2012 cedeva la propria partecipazione nella società asiatica, conseguendo una plusvalenza di € 35.871.880,92. In relazione a tale plusvalenza proponeva istanza di disapplicazione, sostenendo di aver dimostrato che dalla cessione non era conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi dalla fiscalità privilegiata. L’Amministrazione finanziaria respingeva l’interpello disapplicativo.
Il provvedimento negativo conseguito era fatto oggetto di ricorso dalla società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, ritenuto l’atto impugnabile, rigettava nel merito il ricorso proposto dalla contribuente.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado spiegava appello la società, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR rigettava il ricorso, e confermava la decisione di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, la Fingen Spa, affidandosi a diciassette motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria, che ha pure proposto ricorso incidentale affidandosi ad un motivo di impugnazione, cui ha reagito la società mediante controricorso incidentale. La contribuente ha quindi depositato anche memoria.
La Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla Fingen Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 12.300,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara assorbito il motivo di ricorso incidentale introdotto dall’Amministrazione finanziaria.