Respinto l'appello della struttura sanitaria Cedir per la rimodulazione della capacità operativa massima
Pubblicato il: 8/2/2023
Nel contenzioso, Cedir della Dott.ssa Pacilli Giuseppina Anna s.r.l. è affiancata dall'avvocato Arturo Umberto Meo; ASL Avellino è difesa dagli avvocati Mariarosa Di Troilo, Elisa Iannaccone e Marco Mariano; Regione Campania è assistita dall'avvocato Rosanna Panariello.
La Cedir, struttura sanitaria autorizzata e accreditata, ha impugnato la delibera del Direttore Generale della Asl di Avellino n. 89 del 5 febbraio 2019 nella parte in cui, in riscontro all’istanza di rimodulazione, è stata revisionata la capacità operativa massima (di seguito COM) per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini a decorrere dal 1° gennaio 2019, anziché dal 1° gennaio 2018.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l’accertamento dell’implementazione delle ulteriori prestazioni erogabili dalla struttura sarebbe stato ancorato alla sussistenza di oggettivi requisiti tecnico-organizzativi, con la conseguenza che il riconoscimento della nuova COM sarebbe stato automatico e vincolato e che in omaggio al principio “tempus regit actum” avrebbe dovuto produrre i propri effetti con riferimento non già al momento del relativo perfezionamento, ma dalla presentazione della istanza di rimodulazione.
. Il Tar di Salerno, con la sentenza n. 1409 del 2021 ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la Cedir sulla base di un unico ed articolato motivo di gravame incentrato sui seguenti profili: la DGR 491 del 2006 non escluderebbe l’effetto retroattivo della nuova COM trattandosi di un riconoscimento ex post non di prestazioni effettuate ma di una richiesta di implementazione di nuove; in ogni caso la revisione della COM non avrebbe carattere sostanzialmente discrezionale e non inciderebbe sulla spesa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 10525 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura complessiva di euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli altri oneri di legge, da ripartirsi in parti uguali tra la Asl appellata e la Regione intimata.