Improcedibilità dell'appello di Arera contro il MISE
Pubblicato il: 8/2/2023
Nella vertenza, Arera S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni Cocco, Luciano Salomoni e Giovanni Corbyons.
Arera S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 5650/2018.
AREA è un’azienda specializzata nella realizzazione e fornitura di sistemi di intercettazione delle telecomunicazioni, ovvero di prodotti che, per la disciplina sulle esportazioni, sono qualificati come beni a duplice uso, suscettibili di avere un utilizzo sia civile che militare.
Con ricorso al Tar per il Lazio, la società ha impugnato il provvedimento PCI/61074 del 23/12/16, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la sospensione dell’autorizzazione PCI/18603 rilasciata alla ricorrente il 13 giugno 2016, relativa all’esportazione verso l’Egitto di un sistema di monitoraggio, e la nota prot. n. 0025723 del 7 luglio 2016, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di avere avviato un procedimento di riesame in autotutela dell'autorizzazione PCI/18603/2016.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar adito: ha accolto le domande caducatorie proposte con il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti, ritenendo sussistente il vizio di incompetenza dell’organo che aveva emanato gli atti impugnati, i quali, per l’effetto, sono stati annullati, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione; ha respinto, con valutazione allo stato, le domande con cui la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ed il pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della l. n. 241/90.
Area s.p.a. ha impugnato detta pronuncia nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’improcedibilità dell’appello principale e dell’appello incidentale, compensando le spese di lite.