Rigettato il ricorso di CGR avverso alcune cartelle di pagamento notificatole da ADER
Pubblicato il: 7/20/2023
Nella vertenza, CGR - Costruzioni Generali Ristrutturazioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Agnese Condarelli.
In data 28 ottobre 2016, ADER- Agenzia delle Entrate Riscossioni notificò a C.G.R. Costruzioni Generali e Ristrutturazioni s.r.l. l’intimazione di pagamento n. 09720169050002418000, relativa alle cartelle di pagamento n. 09720100345851104000 e 09720150130100412000.
La società impugnò le due cartelle innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, per mezzo dell’intimazione di pagamento. Nel contraddittorio con il concessionario per la riscossione, la C.T.P. accolse il ricorso, sul presupposto del difetto di notificazione delle cartelle, e compensò integralmente le spese.
La sentenza fu appellata dalla società contribuente, per la parte relativa alle spese, e dal concessionario per la riscossione, che dedusse la validità della notificazione della seconda cartella sopra indicata, prestando acquiescenza per il difetto rilevato in relazione all’altra.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti i gravami, accolse quello proposto dall’Ufficio. I giudici d’appello rilevarono, in particolare, che la cartella in questione era stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, come da attestazione di avvenuta ricezione prodotta dall’amministrazione finanziaria, richiamando al riguardo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione (desumibile, in particolare, dall’ordinanza n. 11136/2009) e l’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente espressamente la notifica a mezzo p.e.c. ai soggetti indicati nell’indice nazionale INI-Pec, contenente tutti gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio nazionale.
La società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L’amministrazione ha resistito con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.