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Accolto il ricorso di Banco BPM in materia di rimborso di interessi rivalutati


Pubblicato il: 7/20/2023

Nel contenzioso, Banco BPM S.p.A. è affiancato dagli avvocati Pasquale Russo, Guglielmo Fransoni e Francesco Padovani.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. (ora Banco BPM s.p.a.) aveva proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate sulla istanza con la quale il suddetto istituto di credito aveva richiesto il rimborso del credito Irpeg indicato nella dichiarazione Unica 2004 oltre che la rivalutazione monetaria ed il pagamento degli interessi di legge sugli importi annualmente rivalutati; la Commissione tributaria provinciale di Milano, preso atto della circostanza che l’amministrazione finanziaria aveva rimborsato il credito unitamente agli interessi, aveva rigettato il ricorso, escludendo la giurisdizione del giudice tributario sulla questione relativa alla rivalutazione monetaria; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’amministrazione finanziaria aveva correttamente liquidato in favore della società gli interessi secondo quanto previsto dall’art. 44 bis, comma 1, d.P.R. n. 602/1973; con riferimento alla questione del diritto alla rivalutazione monetaria e ai relativi interessi, mancava nel caso di specie la prova dell’effetto danno subito, non essendo a tal fine sufficiente l’allegazione della propria qualità di imprenditore e la deduzione del fenomeno inflattivo come fatto notorio.

La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di ricorso e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, infondati il primo ed il quarto, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.