Rigettato il ricorso tributario ai danni di Leonardo S.p.A.
Pubblicato il: 7/20/2023
Nel contenzioso, la società Leonardo S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giovanni Puoti.
Con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1987, la Breda Meccanica Bresciana S.p.A. (successivamente incorporata dalla Finmeccanica S.p.A., ora Leonardo S.p.A.) sottoponeva a tassazione l'importo, corrispondente a un accantonamento iscritto in bilancio al "fondo oscillazione cambi" per £. 5.011.824.731, in quanto non deducibile, secondo il d.p.r. n. 597/1973 applicabile al periodo in questione, versando su detto importo Irpef e Ilor.
Successivamente, con istanza del 15.6.1988, la Società richiedeva il rimborso di detti importi, invocando l'applicabilità, anche all'esercizio 1987, dell'art. 72 del d.p.r. n. 917/1986 (che consentiva di dedurre dall'imponibile l'accantonamento di cui sopra, per effetto della retroattività prevista dall'art 36 d.p.r. n.42/1988).
Il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, formatosi sull'istanza, veniva impugnato dalla Società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, la quale accoglieva il ricorso. La sentenza veniva confermata dalla competente Commissione Tributaria di secondo grado.
Riassunto il processo dalla società, con la sentenza qui impugnata la CTR della Lombardia riconosceva la fondatezza della pretesa di rimborso. Avverso detta sentenza ricorre l’Amministrazione con tre motivi e resiste Leonardo S.p.A. con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.