Abbanoa S.p.A. vince il ricorso in materia di sanzioni da imposte indirette IVA
Pubblicato il: 7/21/2023
Nel contenzioso, Abbanoa S.p.A. è affiancata dall'avvocato Roberto Altieri.
Con la sentenza n. 1075/04/2018, la CTR accoglieva l’appello proposto dalla Abbanoa s.p.a. (società integralmente partecipata dai Comuni della Regione Sardegna e unico gestore, per conto dei predetti Enti, del servizio idrico integrato), avverso la sentenza emessa dalla CTP di Cagliari, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’atto di recupero di somme dovute per l’anno 2007, a seguito di credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione, e contestuale irrogazione di sanzioni.
La CTR osservava che: nessuna acquiescenza poteva derivare dall’avvenuto pagamento, da parte della società contribuente, della sanzione in misura intera, non potendo questo costituire rinuncia all’impugnazione dell’atto di recupero; benchè la disciplina all’epoca vigente inibisse l’accesso al ravvedimento operoso, una volta iniziato l’accertamento, con l’entrata in vigore della legge finanziaria 2015 (art. 1, comma 637, della l. n. 190 del 2014), invece, si era consentita l’applicazione di detto istituto, con efficacia retroattiva, anche nei casi in cui detto controllo fosse già iniziato; essendosi la società Abbanoa avvalsa del ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto considerare i versamenti effettuati e, alla luce delle somme ingiunte e di quelle versate, procedere alla restituzione della differenza.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico articolato motivo. La società contribuente resisteva con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della Abbanoa s.p.a. delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro, 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.