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Parzialmente accolto il ricorso di AE contro Banco BPM


Pubblicato il: 7/21/2023

Nella vertenza, Banco BPM è affiancato dagli avvocati Pasquale Russo, Guglielmo Fransoni e Francesco Padovani.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. (ora Banco BPM s.p.a.) aveva proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate sulla istanza di rimborso del credito Iva per l’anno 2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Commissione tributaria provinciale di Milano, atteso che l’Agenzia delle entrate, dopo la notifica del ricorso, aveva provveduto al rimborso del credito, ma solo per sorte capitale e in parte per gli interessi, aveva accolto la domanda limitatamente agli ulteriori interessi residui, ma non anche quella relativa alla rivalutazione monetaria in mancanza della prova del danno subito dalla società.

Avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello principale, richiedendo anche la condanna alla rivalutazione monetaria ed agli interessi residui, e l’Agenzia delle entrate appello incidentale sulla parte della statuizione che aveva riconosciuto interessi maggiori.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello principale della società e rigettato quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, in particolare ha ritenuto che: erano da considerarsi tardive le eccezioni prospettate dall’Agenzia delle entrate relativamente alla domanda della rivalutazione delle somme dovute e all’entità dei relativi interessi, posto che in primo grado l’Agenzia si era limitata a richiedere la cessazione della materia del contendere senza sollevare alcun rilievo sulle suddette domande, sicché le stesse non erano state contestate e, pertanto, non potevano essere oggetto di discussione nel suddetto grado di giudizio, così come era tardivo l’appello incidentale relativo al disconoscimento del diritto al rimborso della maggior somma a titolo di interessi semplici; in ogni caso, doveva riconoscersi alla società il diritto alla rivalutazione monetaria, essendo peraltro sufficiente, ai fini della prova, la circostanza che la società era un istituto bancario la cui peculiarità era quella di svolgere attività finanziaria e di credito, sicché le somme chieste a rimborso, se tempestivamente ricevute, sarebbero state certamente utilizzate a impieghi antinflattivi.

L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi, cui ha resistito la società depositando controricorso.

La Corte: accoglie parzialmente il primo motivo nonché il terzo ed il quarto, assorbito il secondo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.