Rigettato il ricorso tributario avanzato da Istituto Farmacobiologico Malesci
Pubblicato il: 7/22/2023
Nella vertenza, l'Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.A. è affiancato dall'avvocato Laura Rosa.
Con sentenza n. 3580/28/15, depositata il 17 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello del Ministero della Salute ed ha, così, integralmente riformato la pronuncia di prime cure che aveva accolto la domanda di rimborso della somma di € 1.660,00 corrisposta dalla parte, odierna ricorrente, a titolo di tariffa dovuta per prestazioni rese dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in relazione a due domande di variazione di autorizzazioni all’immissione in commercio (cd. AIC) di specialità medicinali.
A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: la ratio decidendi della gravata sentenza si identificava con la tesi esposta dalla parte ricorrente, alla cui stregua, e per effetto della disposizione di cui al d.l. n. 269 del 2003, art. 48, c. 8, lett. b), conv. in l. n. 326 del 2003, che recava una maggiorazione del 20% delle tariffe istituite dalla l. n. 407 del 1990, art. 5, comma 12, (solo) la quota di tariffa corrispondente alla detta maggiorazione del 20% aveva conservato il carattere (commutativo) proprio della tariffa prevista per la fruizione delle prestazioni rese da AIFA, la residua quota (corrispondente al 100% della tariffa istituita ai sensi dell’art. 5, comma 12, cit.) essendosi trasformata in un prelievo snaturato rispetto alla originaria funzione di remunerazione del servizio pubblico reso a favore delle aziende farmaceutiche.
L’Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Il Ministero della Salute resiste con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.